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L'Ordine di Reggio Emilia - Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI

Approvato dal Consiglio Nazionale della F.N.O.V.I. il 3 aprile 1993. 

TITOLO  I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico 

Articolo 1 

Il Medico Veterinario dedica la propria opera: 

alla prevenzione ed alla diagnosi e cura delle malattie degli animali;

alla conservazione ed allo sviluppo di un efficiente patrimonio zootecnico, promuovendo  il benessere degli animali e l'incremento del loro rendimento; 

alle attività legate alla vita degli animali sinantropi,  nonché di quelli da competizione sportiva ed esotici; 

alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivati dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dalle derrate o altri prodotti di origine animale. 

Articolo 2

La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni Medico Veterinario deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. 

Articolo 3

Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all’Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti nell'elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini di stati membri della Comunità Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 750. 

Articolo 4

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio la professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 38 e seguenti  del  D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. 

TITOLO II

DOVERI GENERALI DEL MEDICO VETERINARIO

Capo I

Indipendenza dignità della professione

Articolo5

L'esercizio della professione di Medico Veterinario prescinde da considerazioni di religione, razza, nazionalità, classe sociale, ideologia politica. 

Articolo6

L'esercizio della professione di Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza. 

Articolo7

Il Medico Veterinario non deve mai rinunziare alla sua libertà ed indipendenza professionale; deve ispirarsi sempre alle conoscenze scientifiche ed alla propria coscienza. 

Nello scrupoloso disimpegno degli interventi che gli vengono richiesti, è tenuto a tutelare l'interesse privato del cliente, sempre che sia in armonia con quello della collettività e salvaguardando le leggi protezionistiche. 

Deve denunziare all'Ordine ogni tentativo tendente ad imporre comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga, affinché l'Ordine stesso possa provvedere alla sua tutela. 

Articolo8

Nell'esercizio professionale, il Medico Veterinario è libero di indicare i mezzi di prevenzione, di indagine e di cura ritenuti più adeguati e di prescrivere i farmaci stimati più appropriati. 

A parità di efficacia, egli deve limitare le sue prescrizioni e gli interventi a quelli strettamente necessari. 

Costituisce colpa grave lasciarci guidare, in questo campo, da suggestioni pubblicitarie o, peggio, da interessi di carattere economico. 

Il Medico Veterinario è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente su eventuali effetti indesiderati dei  medicinali veterinari impiegati.

TITOLO III

DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO

Capo I

Regole generali di comportamento

Articolo9

Il Medico Veterinario ha il dovere di comportarsi in ogni occasione e nell' esercizio della professione, in modo da onorare la categoria alla quale appartiene. 

Articolo10

Il Medico Veterinario, nell'esercizio della sua attività professionale, deve conformarsi ai principi etici, affidando la propria reputazione alla sua integrità morale e al suo valore professionale.

Articolo11

Il Medico Veterinario ha l'obbligo, solo nei casi di urgenza, anche se non invitato, di prestare le prime cure gli animali. 

Tale obbligo non sussiste quando l'opera di soccorso comporti pericolo o l'intervento sia sconsigliabile per giusta causa. 

Articolo12

I Medici Veterinari sono tenuti a rifiutare le proprie prestazioni professionali quando: 

abbiano ricevuto offesa dal richiedente; 

il richiedente non abbia corrisposto onorari dovuti già richiesti; 

il professionista venga a conoscere l'esistenza di intervento professionale ancora in corso da parte di altro collega; 

il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi. 

Articolo13

Il Medico Veterinario è tenuto a conservare il segreto in merito a notizie venute a sua conoscenza nell'esercizio della professione, quando la divulgazione di tali notizie possa arrecare pregiudizio. 

La rivelazione del segreto è consentita quando sia imposto dalla legge o venga effettuata per giusta causa. 

Articolo14

Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non deve valersene nell'esercizio della professione. 

Articolo 15

Il Medico Veterinario non deve esercitare in ambienti non adeguati al decoro professionale. 

La scelta del luogo in cui aprire le strutture sanitarie consentite per l'esercizio professionale è libera. 

Peraltro, dovendo poterla nelle immediate vicinanze di quella di un collega, va preventivamente chiesto e ottenuto il consenso dell'Ordine. 

È fatto comunque obbligo di comunicare all'Ordine qualsiasi abuso. 

Articolo 16

l Medico veterinario che, per esercitare la propria attività professionale, si insedi per la prima volta in provincia diversa da quella in cui risulti iscritto, o si trasferisca in altra provincia, è tenuto a far visita di saluto di congedo al Presidente dell'Ordine. 

Il Medico Veterinario, comunque, è tenuto a comunicare all'Ordine

di competenza per territorio l'apertura di una struttura sanitaria. 

Articolo 17

Il Medico Veterinario che esercita la propria attività professionale nel suo studio, può praticare l'attività anche in luoghi diversi solo nel caso in cui di persona possa assicurare un servizio efficiente e completo. 

Articolo 18

Il Medico Veterinario è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei prodotti che prescrive; la scelta deve essere oculata, tenuto conto che l'uso non corretto di sostanze farmaceutiche può essere causa di danno e di inutile dispendio. 

Il Medico Veterinario ha diritto di rifiutare l'applicazione di un trattamento, sempre che questo non sia imposto per legge o che tale rifiuto non costituisca atto di “recesso”, ammesso solo per giusta causa. 

Articolo 19

Ogni forma di terapia segreta è vietata. 

Articolo 20

Il Medico Veterinario può farsi sostituire in mansioni di sua competenza esclusivamente da personale laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo professionale. 

Può tuttavia avvalersi della collaborazione personale sanitario ausiliario di sua fiducia. 

Articolo 21

Il Medico Veterinario è tenuto a compiere personalmente le prestazioni sanitarie richieste ed a rendere edotto il cliente della sua eventuale sostituzione. 

Il Medico Veterinario che operi in una struttura sanitaria privata, al fine della identificazione, è tenuto ad apporre sul camice il istintivo cartellino dal quale possa risalirsi all'Ordine di appartenenza. 

Articolo 22

Il Medico Veterinario che si trova di fronte a situazioni cliniche alle quali ritiene di  non poter provvedere efficacemente con la propria competenza ed attrezzatura, deve ritenersi moralmente impegnato a proporre al cliente la collaborazione di altro collega qualificato ed attrezzato. 

Articolo 23

Il Medico Veterinario non deve pubblicizzare notizie di nuovi procedimenti diagnostici o terapeutici non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed a rigoroso controllo scientifico, ovvero diffondere notizie che possono destare allarmi ingiustificati. 

Articolo 24

Il Medico Veterinario è tenuto a continuo aggiornamento delle proprie conoscenze in campo tecnico scientifico, onde fornire sempre prestazioni professionali di elevata qualità. 

L'aggiornamento professionale va assicurato sia mediante l'iniziativa individuale, sia mediante l'intervento delle pubbliche istituzioni sanitarie tenute a promuovere la migliore formazione professionale. 

Articolo 25

Il Medico Veterinario non deve esercitare attività incompatibili con la dignità professionale, specie se ciò venga per incrementare i proventi della professione.

Articolo 26

Il Medico Veterinario, cui venga richiesto di lasciare un certificato, deve attestare soltanto ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti. 

Lo scopo di lucro nella falsa attestazione costituisce aggravante. 

Articolo 27

Il Medico Veterinario che ha in cura l'animale è tenuto a fornire al committente, ed al collega che eventualmente subentri come curante, tutti reperti clinici, ogni volta che il caso lo richieda. 

Articolo 28

La sperimentazione clinica sugli animali con l'impiego di nuovi farmaci e di nuove tecniche terapeutiche deve essere eseguita al Medico Veterinario evitando, per quanto possibile, sofferenza all'animale. 

Il Medico Veterinario non deve omettere la consulenza e assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti, quando sia di ciò incaricato. 

Se la effettua con negligenza o imperizia è passibile di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. 

Capo II

Rapporti tra Medici Veterinari

Articolo 29

I rapporti tra Medici Veterinari devono essere improntati alla massima correttezza, dovendosi ispirare al reciproco rispetto e dal principio etico della solidarietà collegiale. 

I giovani sono tenuta a deferenza verso gli anziani e questi devono essere loro di esempi di guida nell'esercizio della professione. 

Articolo 30

Il Medico Veterinario, anche in caso di contrasto di opinioni, deve mantenere con i colleghi rapporti di correttezza. 

I dissensi professionali, che non sia possibile risolvere direttamente, vanno rimessi per la composizione al Consiglio Direttivo dell' Ordine, evitando che diventino di pubblico dominio. 

L'intervento del consiglio dell’Ordine deve esaurirsi prima della decadenza dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie dirette. 

Articolo 31

Il Medico Veterinario, anche in pubblicazioni polemiche, deve rispettare nella sostanza della forma, il proprio e l'altrui decoro e la dignità professionale. 

Articolo 32

È illecito qualsiasi comportamento rivolto a sottrarre clientela ad altro collega.

Articolo 33

Il Medico Veterinario che supplisce un collega deve cessare la supplenza al ritorno di quest’ultimo, al quale è tenuto a fornire informazioni circa il lavoro svolto. 

Gli onorari spettanti al sostituto sono concordati tra i colleghi, nel  rispetto della dignità professionale; nei casi controversi o dubbi, è necessario rivolgersi al consiglio dell'Ordine, al quale spetta decidere come arbitro fra le parti. 

Articolo 34

Il Medico Veterinario, quando constati gravi ed inequivocabili casi di negligenza, imperizia o scorretta condotta professionale, deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Ordine, astenendosi dal pronunciare apprezzamenti di sorta. 

Capo III

Consulenza

Articolo 35

Il Medico Veterinario che ha in cura un animale non può opporsi al desiderio della persona, alla quale esso appartiene, di ricorrere ad un consulto ed indicherà gli stesso uno o più nomi di consulenti, fra i quali far cadere la scelta.

Qualora sia scelto un altro consulente, non gradito al Medico Veterinario curante, questi può non accettarlo, ma deve evitare di esprimere giudizi lesivi per la reputazione del collega prescelto. 

In caso di designazione di consulente non gradito, il Medico Veterinario curante può astenersi dal partecipare  al consulto e ritirarsi, rilasciando relazione clinica scritta. 

Articolo 36

Il Medico Veterinario deve rifiutare il consulto con persona non autorizzata ad esercitare la professione veterinaria, e denunziare il Consiglio Direttivo dell'Ordine la proposta ricevuta. 

Articolo 37

Il consulente che visita l'animale malato non può assumersene poi direttamente la cura; qualunque provvedimento terapeutico deve essere portata a conoscenza del Medico Veterinario curante. 

Articolo 38

Il consulente chiamato da chi è interesse la cura della animale, dopo essersi accertato che il curante è stato preavvertito e consenziente, deve prendere con lui gli opportuni accordi. 

Articolo 39

Qualora il consulto non potesse essere effettuato per eventuali sopraggiunti contrattempi, il consulente ed il curante dovranno riproporre l'incontro in pieno spirito di collegialità. 

Articolo 40

È dovere del Medico Veterinario curante di seguire l'indirizzo collettivo concordato con il consulente, salva la insorgenza di altre indicazioni o complicanze. 

Articolo 41

Nel corso della malattia, il consulente non deve ritornare a visitare l'animale se non chiamato dal curante, e si deve astenersi da qualsiasi intromissione, anche indiretta, nella cura di esso. 

Articolo 42

In caso di divergenza tra consulente e curante, questi ha diritto di richiedere altro consulto e, qualora la richiesta non sia accolta, può ritirarsi. 

Articolo 43

Il consulente non accettato dal curante, chiamato da chi ha interesse alla cura della animale, può prestare l'opera sua e può subentrare nella prosecuzione della cura, sempre dopo aver accertato che il collega si è ritirato. 

Capo IV

Associazione

Articolo 44

I Medici Veterinari iscritti all'Albo possono associarsi per il migliore svolgimento della libera professione, a condizione che l'associazione risulti da una convenzione sottoscritta da tutti i contraenti, non in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico e depositata presso l'Ordine

appartenenza degli associati e presso l'Ordine sul cui territorio di competenza gli associati svolgono abitualmente la propria attività professionale. 

L'associazione tra Medici Veterinari non deve comunque interferire scorrettamente con l'attività professionale di altri colleghi. 

Capo V

Pubblicistica

Articolo 45

Ogni attività pubblicistica o editoriale concernente materia professionale e diretta al pubblico, deve avere carattere educativo e favorire la migliore conoscenza della professione. 

La firma del Medico Veterinario in calce ad articoli di stampa non può essere accompagnata da riferimenti che possono rappresentare forme di pubblicità. 

Non è consentito l'uso di pseudonimi per firmare articoli concernenti materie professionale; occorre firmare sempre con il proprio nome e cognome. 

Articolo 46

Il Medico veterinario, che utilizzi di consueto o saltuariamente la stampa o altri mezzi di comunicazione di massa, deve astenersi scrupolosamente dal compiere od accettare qualsiasi forma di pubblicità professionale a proprio vantaggio. 

Articolo 47

Il Medico Veterinario chiamato a trattare argomenti professionali attraverso mezzi di comunicazione di massa deve esigere che i testi, comunque diffusi e nei quali risultino riferimento alla sua persona od alla professione, siano sottoposti alla sua preliminare approvazione scritta. 

Il Medico Veterinario deve inoltre informare il responsabile della pubblicazione o della trasmissione che è tenuto a fornire, a richiesta, alle autorità competenti, il testo integrale del comunicato, intervista, programma o servizio trattato. 

Articolo 48

Il Medico Veterinario è responsabile delle opinioni, apprezzamenti e giudizi da lui espressi per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa. 

Articolo 49

Nella redazione e pubblicazioni articoli scientifici e professionali, il Medico Veterinario deve fare menzione dei colleghi che eventualmente abbiano collaborato. 

Capo VI

Rapporti esterni alla categoria

Articolo 50

Il Medico Veterinario, nell'esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie sanitarie ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali infrazioni vanno segnalate all'Ordine.

Articolo 51

Nello svolgimento della propria professione, al Medico Veterinario è vietato qualsiasi accordo di cointeressenze. 

Articolo 52

È altresì vietata qualunque forma, palese o larvata, di cointeressenze tra Medico Veterinario ed industrie o aziende sanitarie o affini, nonché tra Medico Veterinario ed altre categorie di sanitari esercenti attività commerciali. 

Il Medico Veterinario non deve partecipare ad imprese industriali, commerciali o di altra natura, che possono limitare la sua indipendenza professionale. 

Il Medico Veterinario può cedere ai propri clienti prodotti attinenti la salute ed il benessere degli animali in cura. Detta attività va comunque svolte in forma diretta e non può esser pubblicizzata. È vietata l'esposizione dei prodotti. 

Articolo 53

È vietato al Medico Veterinario di favorire in qualsiasi modo di qualsiasi luogo l'esercizio abusivo della professione sanitaria. 

È suo dovere denunciare eventuali abusi al consiglio direttivo dell'Ordine professionale e all'autorità competente. 

Capo VII

Pubblicità

Articolo 54

La pubblicità deve essere contenuto entro il limite della serietà professionale e deve essere preventivamente autorizzata, nel rispetto delle leggi vigenti. 

Articolo 55

Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici e le iscrizioni sui fogli del ricettario possono contenere le seguenti indicazioni: 

nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista ed orario delle visite o di apertura al pubblico; 

titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possono indurre in equivoco; 

onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

Articolo 56

Il Medico Veterinario che operi in strutture sanitarie diverse dallo studio può effettuare la pubblicità mediante targhe, disegni, inserzioni sugli elenchi telefonici o attraverso giornali e periodici riservati sanitari, con facoltà di indicare le specializzazioni possedute, nel rispetto delle leggi vigenti. 

Articolo 57

Il Medico Veterinario non deve concedere proprio nome a scopo di pubblicità nell'ambito professionale. 

Capo VIII

Onorari professionali

Articolo 58

In materia di onorari vige il principio generale dell'intesa diretta tra il professionista ed il cliente; comunque, la determinazione dell'onorario deve ispirarsi a criteri di equità. 

Articolo 59

Se preventivamente richiesto (esclusa la richiesta telefonica), il Medico Veterinario è tenuto a far conoscere il suo onorario. 

Articolo 60

Il Medico Veterinario non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa minima o nelle convenzioni concordate con l'Ordine; può tuttavia ed eccezionalmente prestare la propria opera titolo gratuito, purché la forma ed il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza. 

Articolo 61

Il Medico Veterinario può chiedere che le sue prestazioni siano compensate volta per volta.

Nelle prestazioni di carattere continuativo può presentare la parcella periodicamente o al termine della cura. 

Sono vietati i patti di compenso subordinati alla riuscita della cura. 

Articolo 62

Il Medico Veterinario che si avvale dell'opera di collaboratori, siano essi colleghi ovvero ausiliari sanitari, nel richiedere il pagamento dell'onorario, deve presentare separatamente la parcella per le proprie prestazioni professionali. 

Articolo 63

È vietato qualsiasi accordo che configuri procacciamento di clientela. 

Articolo 64

Il Medico Veterinario che si rechi per chiamata al luogo in cui si trova l'animale da sottoporre a visita, ha diritto a percepire un rimborso pari al tempo impiegato e nella misura stabilita dal tariffario, anche se, per cause sopravvenute, a lui non imputabili, non riesca ad effettuare la prestazione. 

Capo IX

Comunicazione di notizie ad Organismi Pubblici

Articolo 65

Il Medico Veterinario che venga a conoscenza di qualunque caso, anche sospetto, di malattie infettive e diffusive degli animali, di cui agli artt. e 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, deve darne immediata comunicazione alle autorità competenti; l'omissione è considerata grave infrazione disciplinare, indipendentemente dalle eventuali responsabilità civili e penali nelle quali egli può essere incorso. 

Articolo 66

Il Medico Veterinario che ha praticato trattamenti terapeutici su animali la cui carne o i cui prodotti siano destinati al consumo umano e per i quali sono previsti tempi di attesa, è tenuto al rispetto delle norme in materia, al fine di garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. 

Articolo 67

Il Medico Veterinario che destina una animale alla macellazione deve, se richiesto, fornire tutti gli elementi utili al veterinario ispettore delle carni. 

TITOLO IV

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Capo I

Obblighi deontologici del Medico Veterinario a rapporto di impiego

Articolo 68

Anche il Medico Veterinario che presta la propria opera professionale a rapporto di impiego, e nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private, deve osservare le norme del Codice Deontologico. 

Qualora si verificasse un contrasto tra le norme deontologiche di ordini impartiti dall'ente pubblico o privato dal quale dipende, egli deve chiedere l'intervento dell'Ordine al cui Albo è iscritto. 

Articolo 69

Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantite nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli  Ordini Provinciali dei Veterinari. 

Ogni altra convenzione che il Medico Veterinario intendesse stipulare, anche con Enti privati, in materia di prestazioni professionali, deve essere comunicata all'Ordine per l'approvazione. 

Articolo 70

Il Medico Veterinario a rapporto di impiego, al quale vengano richiesto dall'Ente del quale dipende, prestazioni professionali in contrasto con gli scopi della professione o con le norme del Codice Deontologico, è tenuto rifiutare la propria opera, riferendone all'Ordine di appartenenza. 

Articolo 71

Il Medico Veterinario deve esigere che le sue prestazioni si compiano nei termini di tempo idonei ad espletare convenientemente il suo compito. 

Inoltre, deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.

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