MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 16 SETTEMBRE 1994, n. 657
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E INSERZIONI PER LA PUBBLICITA' SANITARIA
(Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 30 novembre 1994)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 5 febbraio 1992, numero 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie: Visto l'articolo 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministero della Sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti ad autorizzazione di legge. Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti: Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali: Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria: Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: Sentite le federazioni nazionali degli ordini dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie: Sentito il Consiglio superiore di Sanità: L'udito il parere del consiglio di stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994 Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri:
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
Finalità
1.
Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per pubblicità sanitaria.
2.
La disciplina si applica gli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie
3.
La disciplina si applica altresì alle case di cura private e gabinetti ambulatori mono e polispecialistici, a soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
Art.2
Targhe
1.
Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma
2 dell'articolo 1, esercitati studi personali, singoli o associati, devono
rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia di regolamenti
comunali, alle seguenti caratteristiche: a)
avere dimensioni non superiori a 3000 centimetri quadrati (di norma cm 50
x cm 60): i relativi caratteri debbono essere " a stampatello "
e di grandezza non superiore a cm 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione qualsiasi componente luminosa
ovvero illuminante: c) riportare numero e la data dell'autorizzazione rilasciata
dal sindaco;
c) riportare numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura simbolo, ad eccezione di
quello rappresentativo della professione.
2.
Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art.
1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a)
avere dimensioni non superiore a 6000 centimetri quadrati (di norma cm 60
x cm 100): i relativi caratteri devono essere " a stampatello "
e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa
ovvero illuminante;
c) riportare il numero data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione
(o da altro Ente autorizzato dalla Regione);
d) non contiene alcun grafico, disegno, figuro simbolo, ad eccezione di
quello rappresentativo della professione;
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché
i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.
3.
Il testo, riguardante specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri da cui grandezza non sia superiore cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4.
Le targhe, previsto dal presente articolo, vanno poste sull'edificio in cui si svolge l'attività: quando l'edificio si trova in un complesso recintato le targhe possono essere poste anche sulla recinzione.
Art. 3
Insegne
1
Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo
vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche: a)
avere dimensioni non superiore a 20000 cmq (di norma cm 100 x cm 200):
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminante non devono esser intermittenti
o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione
(atto da altro Ente autorizzato dalla Regione);
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio,
e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere portato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione
del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale
o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.
Art. 4
Inserzioni
1.
Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionaria
del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a)
occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm
5 x cm 10);
b) avere caratteristiche e colore tipografico conformi a quelli normalmente
usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo
dell'inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno
o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione
professionale o quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto
soccorso;
e) riportare il numero data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o
dalla regione.
2.
Le disposizioni cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la quadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.
3.
Le inserzioni attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti
le professioni sanitarie (*) e attraverso giornali quotidiani e periodici
di informazione (§) debbono essere stampate con caratteri di grandezza
non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati
(di norma cm 5 x cm 10) con esclusione di elementi grafici e di impaginazione
tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di
disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo
della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala,
laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare
il numero e la data dell'autorizzazione regionale (o dall'Ente autorizzato
dalla Regione):
(*) Così come modificato dalla L. 26/2/99, n. 42 (G.U. e.g. n. 50
del 2/3/99).
(§ ) Così come modificato dalla L. 14/10/99, n. 362 (G. U. s.
g. n. 247 del 20/10/99).
Art. 5
Cartelli segnaletici
1.
Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'articolo 1 possono utilizzare cartelli segnaletici contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.
Art. 6
Autorizzazioni
1.
Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1 è autorizzata sentiti gli ordini e collegi della provincia in cui ubicati.
Art. 7
Norma transitoria
1.
Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti
ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'adeguamento
alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la
richiesta di una nuova autorizzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
Roma, 16 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei Conti il 22 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 316